site map
venerdi 24 maggio 2013
Sections

Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Tu sei qui: Portale Attività e progetti ECDL Health per ECM
Strumenti personali
In primo piano
Newsletter
Indirizzo email:


archivio newsletter
 
Azioni sul documento

Generalità

I Test Center che realizzano percorsi formativi finalizzati alla certificazione ECDL Health, se provider E.C.M.,  possono richiedere l'assegnazione dei crediti E.C.M. ai partecipanti. 

 I programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) sono programmi di attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.
In Italia è previsto l’obbligo dell’E.C.M. non solo per i sanitari medici, ma anche per tutto il personale sanitario (circa un milione di persone). Al momento l’obbligo non riguarda il settore socio-sanitario ed il personale tecnico-amministrativo dei servizi.
Sono esclusi dall’obbligo dell’E.C.M., per il periodo d’impegno formativo, il personale sanitario che frequenta corsi di specializzazione, il corso di formazione specifica in medicina generale ed il dottorato di ricerca.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato i temi prioritari di E.C.M., gli obiettivi formativi, la loro articolazione, l'accreditamento dei provider, i crediti ed i debiti formativi.
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-Regioni concernente il 'Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina'. Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. 
In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere 'nuovi' crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007.

Nell’evidenziare che ogni credito E.C.M. corrisponde approssimativamente a un’ora di aggiornamento del professionista della sanità, la Conferenza Stato-Regioni riconosce tra le professioni sanitarie differenti livelli di aggiornamento normati anche dai rispettivi contratti di lavoro e invita la nuova Commissione ECM a tenere conto delle specificità delle professioni sanitarie nell’attribuzione di valore ai crediti formativi.
Il raggiungimento del numero previsto di crediti è condizione necessaria per mantenere, ogni dieci anni, l'abilitazione professionale (per medici ed operatori sanitari).
Viene ribadito il diritto/dovere del professionista della sanità di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro: l’aggiornamento, pertanto, dovrà essere legato sia a obiettivi specifici professionali che a obiettivi derivanti dai piani sanitari nazionali, regionali e aziendali. Gli obiettivi, selezionati e individuati su tale base da ciascun professionista, andranno a comporre il dossier formativo che costituirà, per il professionista, lo strumento di programmazione del proprio percorso formativo e, per l’Ordine professionale, il documento per la valutazione e la verifica dell’aggiornamento svolto dall’iscritto ai fini della certificazione dei crediti ECM.


Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

La prima novità consiste nel fatto che è stato prodotto in sinergia con le Regioni, delineando l'accreditamento nazionale e regionale dei provider( i fornitori di formazione). Nel nuovo sistema, sono loro a essere accreditati e non più gli eventi formativi. L'altro elemento importante è costituito dalle garanzie di qualità e indipendenza della formazione. La qualità è assicurata dall'Osservatorio, con un attento monitoraggio di tutti i prodotti informativi.
Novità anche per le tipologie formative: la formazione sul campo, che deve rispondere ai criteri di appropriatezza tra l'esercizio della professione e l'aggiornamento, la formazione a distanza che riesce a raccogliere un numero elevato di partecipanti abbattendo i costi e coniugando strategie formative universali, che arrivano agli operatori in modo omogeneo.
Si punta anche sull'innovazione attraverso un 'Bando di sperimentazione', che si propone di "far emergere le offerte formative più avanzate finanziandole, in modo tale che la commissione abbia a disposizione un serbatoio di novità, sia di contenuti sia di tipologie formative.
I fondi per finanziare la sperimentazione, la nuova 'macchina dell'Ecm' li produce da sé, attraverso il contribuito alle spese versato dai provider per gli eventi accreditati e che permette di far funzionare tutto il sistema: la logistica, l'informatica, la rete. ".
Nella fase di passaggio al nuovo regime, comunque, verrà mantenuto il sistema di accreditamento degli eventi. Per il momento sarà mantenuto un doppio binario: l'accreditamento degli eventi continua fino a che non si arriverà ad avere un accreditamento di provider che consenta un'offerta formativa alta e di qualità.

 

Per effettuare la richiesta di accreditamento provider occorre accedere al link:

 http://ape.agenas.it/homeesterno.aspx

La documentazione necessaria per seguire l'iter di accreditamento può essere scaricata al seguente link: http://ape.agenas.it/ProviderModuliDoc.aspx


Il provider accreditato deve trasmettere per via informatica i crediti all'organismo/ente che gestisce l'anagrafe nazionale. 
L'anagrafe formativa nazionale è gestita dal COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafe Personale Sanitario) e contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali.

L’esercizio della funzione certificativa è a carico degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, territorialmente competenti, che si avvalgono del sistema delle anagrafi.
L'Ordine riceverà i crediti maturati da ciascun professionista e li certificherà dopo aver verificato la congruità del Dossier Formativo dell'iscritto. Il Dossier Formativo deve essere composto da un insieme di informazioni quali:
- obiettivi relativi alle necessità soggettive e aziendali
- verifica delle attività formative svolte attraverso la verifica degli attestati
- valutazione triennale da parte degli organi aziendali preposti relativamente ai percorsi formativi

Attraverso la collaborazione degli Ordini, inoltre, è attivata una rete di osservatori regionali e provinciali con la quale procedere alle operazioni di verifica e di controllo delle attività formative e dei requisiti dei provider. Gli stessi Ordini, infine, potranno rivestire la funzione di provider sebbene limitata a corsi vertenti le tematiche deontologiche, legislative e di comunicazione.

  •  La Commissione Nazionale per la formazione continua approva la riforma del programma ECM (luglio 2009)
  •  Il  "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti" è stato presentato dalla Commissione Nazionale a tutti gli operatori del settore il 14 e 15 settembre 2009 a Cernobbio, in occasione della prima Conferenza nazionale sulla Formazione continua, ed approvato, in data 5 novembre 2009, dalla Conferenza Stato - Regioni.
  •  L'accreditamento dei provider nazionali ECM è stato avviato il 28 gennaio 2010 dall'Age.na.s (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) secondo le line tracciate dall’accordo Stato Regioni del 5/11/09.
    Le regole per l’Accreditamento dei Provider, finalizzate all’accertamento qualitativo della formazione erogata sono oggetto di uno specifico Manuale di Accreditamento dei Provider
    http://ape.agenas.it/documenti/1.regolamento_provider.pdf
  •  I requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative per l’ECM sono stabiliti nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accordo Stato Regioni del 5/11/09 per l’accreditamento” approvato il 13 gennaio 2010 dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
    http://ape.agenas.it/documenti/1.regolamento_provider.pdf
    http://ape.agenas.it/documenti/5a.manuale_utente_ECM_Provider_EventiDef.pdf
  • Costi ECM - Il 26 febbraio 2010 è stato emanato il decreto ministeriale riguardante i nuovi contributi per l’accreditamento nazionale dei corsi ECM.  Il decreto stabilisce che le somme dovute per l'accreditamento dovranno essere versate direttamente all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s.).
    I contributi sono di tre tipi:
    • Contributo annuale (Euro 2.582,22) per l’ottenimento della qualifica (provvisoria o definitiva) di Provider ECM. A cui occorre aggiungere un ulteriore contributo riguardante l’erogazione di ogni singola“attività” formativa.
    • Per quanto riguarda gli eventi di tipo FAD (formazione a distanza) il contributo minimo previsto è di Euro 2.582,28 per ogni corso con meno di 1.000 partecipanti indipendentemente dal numero di crediti erogati. Qualora i partecipanti siano più di 1.000 il costo ulteriore varia in funzione dei crediti erogati. Ad esempio nel caso di corsi da 1 a 5 crediti formativi sono previsti ulteriori Euro 2.582,28 per ogni 2.000 partecipanti, o frazione di essi.
    • Per quanto riguarda le “attività” di tipo residenziale, il contributo va da un minimo di 258,22 (riferito ad attività fino a 10 crediti formativi) fino ad un massimo di Euro 1.500,00 (dopo i 10 crediti sono previsti Euro 31,00 per singolo credito aggiunto).

Con decreto ministeriale 11 gennaio 2012 è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la nuova Commissione Nazionale per la Formazione Continua “per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni”. La Commissione, la cui composizione è fissata dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, accolto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, durerà in carica tre anni dalla stessa data di insediamento, ovvero per il triennio 2012/2015.


 

GLOSSARIO ECM

 

Realizzato con Plone

Provided by CPI Progetti

This site conforms to the following standards: